ASSOCIAZIONE ABLP
Articolo 1
Denominazione
1.1 E’costituita un’associazione non riconosciuta denominata “Associazione ABLP” (di seguito, l’“Associazione”).
Articolo 2
Scopo dell'Associazione
2.1 L'Associazione non svolge alcuna attività commerciale e non ha scopo di lucro.
2.2 L'Associazione si propone di preservare e tramandare quei valori di imprenditorialità, di civiltà e di sensibilità sociale, che hanno storicamente contraddistinto l’attività di istituti di credito creati e cresciuti nel territorio bresciano al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita del territorio stesso.
2.3 In particolare, al fine del perseguimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione si propone di svolgere attività culturali e scientifiche che siano attinenti allo sviluppo socio culturale del Nord Italia e in primis del territorio lombardo e piemontese. All'uopo potrà essere costituito un Comitato Scientifico.
Articolo 3
Sede
3.1 L’Associazione ha sede e domicilio legale in Brescia.
3.2 Il trasferimento della sede può aver luogo nell’ambito del territorio del Comune di Brescia, con deliberazione dell’Assemblea degli Associati.
Articolo 4
Disciplina giuridica
4.1 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalla normativa applicabile del codice civile.
Articolo 5
Durata
5.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 6
Associati e condizioni e procedura di ammissione
6.1 Sono associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che risultano associati al momento dell’approvazione del presente statuto.
6.2 Possono inoltre essere ammessi a far parte dell'Associazione quali Associati i soggetti che ne facciano richiesta e , siano:
a) persone fisiche,
b) società, rappresentate da un amministratore ed il cui organo amministrativo abbia assunto formale delibera di conoscenza e di accettazione del presente Statuto,
c) enti morali, e così fondazioni, rappresentati da un amministratore ed il cui organo amministrativo abbia assunto formale delibera di conoscenza e di accettazione del presente Statuto,
La domanda di ammissione all’Associazione deve essere indirizzata al suo Presidente e approvata a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo.
Articolo 7
Organi dell’Associazione
7.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
e) la Segreteria dell’Associazione, ;
f) il Collegio dei Probiviri;
Articolo 8
Composizione dell’Assemblea degli Associati
8.1 L’Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea degli Associati nomina, seduta stante tra gli Associati presenti, il Presidente della seduta stessa.
982 Segretario dell’Assemblea è uno dei Segretari dell’Associazione designato dall’Assemblea. I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, oltre che dal Segretario.
Articolo 9
Convocazione dell’Assemblea degli Associati
9.1. L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro il 15 (quindici) aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e bilancio preventivo.
9.2 La convocazione dell’Assemblea degli Associati deve essere effettuata mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, di prima e seconda convocazione nonché l’elenco delle materie da trattare, spedita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma, o fax, o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, a tutti gli Associati all’indirizzo risultante dal Libro degli Associati almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza stessa. L’ assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno fissato per l’assemblea di prima convocazione. 9.3 In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli Associati.
9.4 L’Assemblea degli Associati può essere altresì convocata su domanda motivata contenente gli argomenti da trattare e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati
9.5 L’Assemblea degli Associati può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.
Articolo 10
Competenze dell’Assemblea degli Associati
10.1 L’Assemblea degli Associati:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e della Segreteria dell’Associazione;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 2 del presente Statuto;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
d) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
f) approva il rendiconto consuntivo e bilancio preventivo;
g) assume le altre deliberazioni espressamente riservate alla sua competenza dal presente Statuto.
Articolo 11
Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea degli Associati
11.1 Hanno diritto di intervenire e di votare all'Assemblea degli Associati tutti gli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale associativa, se prevista, in proprio o a mezzo delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altri Associati. Ogni Associato non potrà avere più di 10 (dieci) deleghe.
11.2 Non è ammesso il voto per corrispondenza.
11.3 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea degli Associati è validamente costituita con la presenza di qulunque numero di Associati11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, si intendono approvate, in prima convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti
11.5 Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati obbligano tutti coloro che aderiscono e aderiranno all'Associazione, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
Articolo 12
Consiglio Direttivo
12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti fra gli Associati, , previa determinazione del loro numero, da parte dell'Assemblea degli Associati tra gli Associati medesimi per la durata di 3 (tre) anni.
12.2 In caso di recesso o di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio direttivo provvederà a sostituirlo mediante cooptazione; il membro cooptato resterà in carica fino alla prima assemblea, la quale provvederà a confermarlo o a sostituirlo; la Maggioranza dei Consiglieri dovrà comunque essere costituita da membri eletti dall’assemblea, in caso contrario l’intero Consiglio decade e dovrà essere tempestivamente convocata un’assemblea.
12.3 Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, se non nominati dall’Assemblea, saranno eletti a maggioranza assoluta dei suoi membri dal Consiglio Direttivo.
12.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione del suo Presidente, quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
12.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i componenti del Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma, o fax, o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza stessa. Nei casi di accertata urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.
In caso di impedimento, i Consiglieri possono delegare altro Consigliere a rappresentarli alle riunioni di Consiglio, ma ogni Consigliere presente non può essere portatore di più di una delega.
12.6 Fatte salve le ipotesi in cui il presente Statuto preveda specificamente quorum costitutivi o deliberativi qualificati, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza in proprio o per delega, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più giovane di età fra i presenti.
12.8 Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza o altro impedimento temporaneo, dal Vicepresidente) e dal Segretario della riunione.
12.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad eccezione delle materie espressamente riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati. Esso, in particolare, procede alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea degli Associati e predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.
Articolo 13
Presidente del Consiglio Direttivo
13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, viene nominato dal Consiglio Direttivo medesimo tra i propri membri, nella prima seduta, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 12.3. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
13.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, coordina l’attività dell’Associazione, firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l’Associazione stessa e adempie a tutte le funzioni che gli vengono delegate dall’Assemblea degli Associati.
13.3 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente del Consiglio Direttivo riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
13.4 Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
13.5 Il Presidente del Consiglio Direttivo cura la predisposizione delle bozze del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea degli Associati, corredandole di idonee relazioni.
Articolo 14
Vicepresidente del Consiglio Direttivo
15.1 Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi del precedente articolo 12.3, coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il solo intervento del Vicepresidente del Consiglio Direttivo costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 15
Segreteria dell’Associazione
15.1 La Segreteria dell’Associazione è composta da 1 o 2 Segretari nominati dall’Assemblea degli Associati, previo determinazione del loro numero... Il Segretario o i Segretari durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di assenza o impedimento dei Segretari, le relative funzioni verranno svolte dall’Associato di volta in volta nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
15.2 La Segreteria svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo stesso nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. In particolare, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo, devono essere trasmesse alla Segreteria presso il domicilio indicato dalla stessa all’atto della nomina.
15.3 La Segreteria altresì cura la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali dell’Assemblea degli Associati, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e dell’inventario recante l’indicazione dei beni appartenenti all’Associazione. La Segreteria cura infine la redazione e la tenuta del Libro Verbali del Collegio dei Probiviri.
Articolo 16
Collegio dei Probiviri
16.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) persone, è nominato dall’Assemblea degli Associati e dura in carica 3 (tre) anni. L’Assemblea degli Associati provvede altresì all’integrazione qualora per qualsiasi causa venga a mancare il numero anzidetto.
16.2 Eventuali divergenze che insorgessero tra gli Associati relativamente all’interpretazione delle norme del presente Statuto dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità e nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 2 del presente Statuto.
16.3 Qualora la questione rimanga irrisolta – per espressa dichiarazione del Collegio del Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi 2 (due) mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso – gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.
16.4 E’ competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri accertare le gravi inadempienze che comportano l’esclusione automatica ed immediata dell’Associato dall’Associazione, ai sensi del successivo articolo 22.3.
16.5 I Probiviri sono tenuti all’obbligo di riservatezza riguardo a tutte le informazioni di carattere non pubblico di cui venissero a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni.
Articolo 17
Comitato Scientifico e Comitati Consultivi
17.1 Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Scientifico determinandone i compiti, la durata e il numero dei componenti, nonché il Suo Presidente. 17.2 Il Comitato Scientifico, se nominato, ha il compito di formulare proposte e progetti per iniziative inerenti le attività culturali e scientifiche della Associazione, di cui definisce le linee guida.
17.3 Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo che è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico.
17.4 Il Consiglio Direttivo ha, in ogni caso, la facoltà di istituire Comitati con funzioni consultive coordinati da uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 18
Libri sociali
18.1 Vengono istituiti e tenuti aggiornati i seguenti libri sociali:
a) Libro degli Associati, nel quale devono essere indicati i dati relativi a ciascun Associato.;
b) Libro Verbali dell’Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
c) Libro Verbali del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
d) Libro Verbali del Collegio dei Probiviri, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti anche in forma di provvedimenti;
e) Libro Verbali del Comitato Scientifico, se istituito, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti.
f) Libro Verbali dei Comitati Consultivi, ove costituiti, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti.
Articolo 19
Recesso degli Associati
19.1 Ciascun Associato avrà la facoltà di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 20
Impegni ed obbligazioni degli Associati
20.1 Tutti gli Associati sono obbligati al rispetto di tutte le disposizioni del presente statuto ed a conformare la propria condotta a correttezza e buona fede allo scopo dell'attuazione delle finalità dell'Associazione.
Articolo 21
Perdita della qualità di Associato
21.1 Fermo restando l’impegno dei singoli Associati ad osservare le norme del presente Statuto, la qualità di Associato viene meno per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto. La qualità di Associato non è trasmissibile.
21.2 Gli Associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione delle quote e dei contributi eventualmente versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 22
Esclusione
22.1 Comporta l’esclusione automatica ed immediata dall’Associazione la condanna definitiva dell’Associato ad una pena della reclusione superiore ai 3 (tre) anni per reato non colposo.
22.2 L’esclusione dell’Associato per grave inadempimento agli impegni ed agli obblighi previsti dal presente Statuto ha luogo, sempre in modo automatico ed immediato, a seguito dell’attestazione scritta da parte del Collegio dei Probiviri, di cui al precedente articolo 16, circa l’effettiva sussistenza di tale grave inadempimento.
22.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato nel caso in cui questi sia in ritardo di oltre 10 (dieci) mesi nel pagamento della quota annuale.
La deliberazione di esclusione deve essere notificata all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Associato escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 16 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio Direttivo decide in modo definitivo con decisione motivata.
L’esclusione ha effetto dall’annotazione nel libro degli Associati.
Articolo 23
Modificazioni del presente Statuto
23.1 Il presente Statuto può essere modificato unicamente con deliberazione dell'Assemblea degli Associati, approvata con la maggioranza di almeno un terzo degli Associati.
Articolo 24
Patrimonio
24.1 Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato, oltre che dalle sottoscrizioni e dalle altre sovvenzioni spontanee elargite da privati ed enti pubblici e privati:
a) dalle quote versate dagli Associati, qualora previste, ai sensi del successivo articolo 25 del presente Statuto;
b) dai contributi volontari degli Associati;
c) dai beni e contributi che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
d) dal ricavato delle attività organizzate dall’Associazione; e
e) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
24.2 I proventi derivanti dal patrimonio dell’Associazione sono destinati ai fini dell’Associazione; essi verranno utilizzati altresì per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell’Associazione.
24.3 Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.
Articolo 25
Contributi
25.1 I contributi degli Associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea degli Associati.
25.2 Il contributo associativo è intrasmissibile salvo che per causa di morte e non è rivalutabile.
Articolo 26
Erogazioni, donazioni e lasciti
26.1 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea degli Associati che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione; è altresì sottoposto all’accettazione da parte dell’Assemblea il conferimento in comodato all’Associazione di beni di proprietà degli Associati o di terzi.
26.2 I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio d’inventario dall’Assemblea degli Associati che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
26.3 L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili.
26.4 Il Presidente del Consiglio Direttivo attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
26.5 Le convenzioni sono accettate con delibera assembleare che autorizza il Presidente del Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti necessari per la relativa stipulazione.
Articolo 27
Rendiconto
27.1 Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un rendiconto consuntivo.
27.2 Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione della bozza del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso, da sottoporre poi all’approvazione definitiva dell’Assemblea degli Associati.
27.3 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Segreteria dell’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 28
Scioglimento dell’Associazione
28.1 L’Associazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per delibera dell’Assemblea degli Associati presa con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati. In tale sede, l’Assemblea delibera sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo.
Articolo 29
Clausola Compromissoria
29.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto, qualora non possa essere amichevolmente risolta tramite l’intervento del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati con le modalità qui di seguito indicate.
329.2 Qualora la controversia riguardi una o più parti che agiscono nominando congiuntamente un medesimo arbitro nei confronti di una singola altra parte, la parte o le parti che congiuntamente (attraverso la nomina di un medesimo arbitro) intendono promuovere l'arbitrato comunicheranno all'altra parte – mediante lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax, o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento l'arbitro da essa (o da esse) designato, indicando l'oggetto dei quesiti e/o delle domande da sottoporre al Collegio Arbitrale.
29.3 L'altra parte avrà 20 (venti) giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per nominare il proprio arbitro. In mancanza di nomina entro tale termine – restando inteso che la nomina effettuata dopo la scadenza del termine verrà considerata come non avvenuta e sarà priva di qualsiasi effetto –, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Brescia.
29.4 Entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, gli arbitri di parte nomineranno di comune accordo il terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di mancato accordo entro i 20 (venti) giorni, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia, su istanza della parte più diligente.
29.5 Qualora la controversia riguardi più di due parti, e fuori dell'ipotesi prevista nella disposizione precedente di iniziativa assunta da più parti che abbiano nominato congiuntamente un unico arbitro, la parte che intende promuovere l'arbitrato comunicherà a tutte le altre parti – mediante lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax, o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento – le questioni e le domande che intende sottoporre al Collegio arbitrale.
29.6 Se entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione le parti non si saranno accordate sui componenti del collegio arbitrale, né in merito a diverse modalità per la designazione degli stessi, su istanza anche di una sola delle parti, ma previa assegnazione di termine per l'audizione delle altre parti, due arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia, che provvederà pure alla nomina del terzo arbitro, con funzione di Presidente, qualora i primi due non vi abbiano provveduto entro 20 (venti) giorni dalla loro designazione.
29.7 Il procedimento avrà carattere irrituale e, pertanto, gli arbitri decideranno con i poteri di amichevoli compositori, in quanto necessario anche in via equitativa, ma sempre nel rispetto delle clausole del presente Statuto.
29.8 La decisione degli arbitri vincolerà le parti con gli stessi effetti e la stessa efficacia di un accordo tra di loro direttamente concluso e dovrà essere comunicata dalle parti stesse entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del terzo arbitro salvo proroga concessa dalle parti.
29.9 L’arbitrato avrà sede in Brescia e il Collegio Arbitrale sarà esonerato da formalità di procedura; sarà tenuto a sentire le parti ed i loro difensori; potrà adottare le determinazioni a maggioranza, anche in ordine alle spese e competenza dei propri membri, alle spese di procedimento e a quelle di difesa; sarà tenuto a motivare succintamente le proprie determinazioni con lettera raccomandata indirizzata alle parti; potrà fissare le modalità e i termini del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. La lingua del procedimento sarà la lingua italiana.
29.10 Ferma la clausola compromissoria di cui ai paragrafi che precedono, per qualsiasi consentita azione giudiziaria che sia inerente al presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.